Firenze, 1 Aprile 2014. Quando a dicembre del 2012 fu approvata la così detta riforma del condominio, una delle norme che balzava maggiormente all’occhio era quella relativa ai requisiti per l’assunzione degli incarichi di amministratore condominiale.
In particolare, la legge specifica che l’assunzione dell’incarico e la prosecuzione dell’attività sono subordinati, rispettivamente, alla frequenza di un corso di formazione iniziale e periodica (art. 71-bis, primo comma, disp. att. c.c.). Oltre questo nulla più. Chi può svolgere l’attività di formazione? Quanto tempo devono durare i corsi? Questi si quesiti che ci si è posti immediatamente.
A queste domande la legge n. 220/2012 (la così detta riforma del condominio) non ha dato risposta. Forse il legislatore, come folgorato sulla via di Damasco, aveva deciso di abolire il valore legale del titolo di studio partendo proprio dai corsi di formazione per amministratore? Nemmeno per sogno: la norma, è stato detto e scritto dai più subito dopo l’approvazione della legge, è priva di attuazione pratica. Che poi è come dire: in città è possibile parcheggiare solamente dove è concesso ma poi non prevedere chi ed in che modo possa regolamentare le soste.
Che cosa è successo in questo contesto? Tutto sono rimasti fermi in attesa di novità? Manco per sogno, anzi al contrario in tantissimi hanno preso pennello e tinta e hanno disegnato il proprio personale parcheggio. Detta fuori di metafora; è iniziato un proliferare di corsi erogati da chiunque. Associazioni di categoria, inesistenti fino al 17 dicembre 2012 (data di pubblicazione della legge n. 220), hanno iniziato a sorgere come funghi. Enti di formazione che fino ad allora non si erano minimamente interessati alla formazione dell’amministratore condominiale si sono lanciati nella mischia. Insomma si è scatenato un vero e proprio business. I più, non si sa con quale titolo, dicevano che i loro corsi erano indispensabili ai fini dell’esercizio dell’attività di amministratore condominiale. Come se, per tornare all’esempio di prima, tutti coloro che dipingono strisce per delimitare parcheggi si dicessero legittimati a farlo per legge.
La questione non è passata inosservata, tant’è che con il così detto decreto destinazione Italia, poi convertito in legge, è stato specificato che il contenuto dell’attività di formazione ed i requisiti dei formatori saranno dettagliati in un decreto che dovrà essere adottato dal ministero della giustizia. E nel frattempo? Nel frattempo più di qualcuno ha continuato a pubblicizzare i propri corsi di formazione affermandone l’indispensabilità per l’assunzione degli incarichi di amministratore condominiale. Se si tratta di pubblicità ingannevole ce lo dirà l’Antitrust che è stata sollecitata in più occasioni sul’argomento.
Certo è che travisare la realtà promuovendo il proprio corso di formazione come necessario in quanto richiesto dalla legge, quando ciò, ad oggi, non può essere detto ancora da nessuno, se non è un messaggio ingannevole nel senso tecnico giuridico del termine è sicuramente un atteggiamento furbesco e dannoso per i consumatori. Forse che questo qualcuno sia già a conoscenza del contenuto del decreto ministeriale tanto da ritenersi incluso nel novero dei formatori?
Proprio da questo interrogativo ne un altro sorge che, poi, è anche e soprattutto un invito rivolto al Ministro di Giustizia. Che cosa diranno le nuove regole sulla formazione degli amministratori condominiali? Nell’emanazione di questo decreto si terranno in considerazione gli interessi dei formatori (come spesso si fa in Italia) a discapito dell’utenza di quel servizio ed anche di quella finale (leggasi i condomini) oppure “si vorranno fare le cose per bene” promuovendo un sistema in grado di garantire realmente la qualità della formazione a tutto vantaggio del libero mercato e quindi dell’utenza?
Domande che rivolgiamo al Ministro Orlando nella speranza che l’azione del suo dicastero sia rivolta a questi fini e che non indulga avvantaggiando la corporazione di chi vuol formare esclusivamente per rimpinguare il proprio portafoglio.
Alessandro Gallucci, legale consulente Aduc
In particolare, la legge specifica che l’assunzione dell’incarico e la prosecuzione dell’attività sono subordinati, rispettivamente, alla frequenza di un corso di formazione iniziale e periodica (art. 71-bis, primo comma, disp. att. c.c.). Oltre questo nulla più. Chi può svolgere l’attività di formazione? Quanto tempo devono durare i corsi? Questi si quesiti che ci si è posti immediatamente.
A queste domande la legge n. 220/2012 (la così detta riforma del condominio) non ha dato risposta. Forse il legislatore, come folgorato sulla via di Damasco, aveva deciso di abolire il valore legale del titolo di studio partendo proprio dai corsi di formazione per amministratore? Nemmeno per sogno: la norma, è stato detto e scritto dai più subito dopo l’approvazione della legge, è priva di attuazione pratica. Che poi è come dire: in città è possibile parcheggiare solamente dove è concesso ma poi non prevedere chi ed in che modo possa regolamentare le soste.
Che cosa è successo in questo contesto? Tutto sono rimasti fermi in attesa di novità? Manco per sogno, anzi al contrario in tantissimi hanno preso pennello e tinta e hanno disegnato il proprio personale parcheggio. Detta fuori di metafora; è iniziato un proliferare di corsi erogati da chiunque. Associazioni di categoria, inesistenti fino al 17 dicembre 2012 (data di pubblicazione della legge n. 220), hanno iniziato a sorgere come funghi. Enti di formazione che fino ad allora non si erano minimamente interessati alla formazione dell’amministratore condominiale si sono lanciati nella mischia. Insomma si è scatenato un vero e proprio business. I più, non si sa con quale titolo, dicevano che i loro corsi erano indispensabili ai fini dell’esercizio dell’attività di amministratore condominiale. Come se, per tornare all’esempio di prima, tutti coloro che dipingono strisce per delimitare parcheggi si dicessero legittimati a farlo per legge.
La questione non è passata inosservata, tant’è che con il così detto decreto destinazione Italia, poi convertito in legge, è stato specificato che il contenuto dell’attività di formazione ed i requisiti dei formatori saranno dettagliati in un decreto che dovrà essere adottato dal ministero della giustizia. E nel frattempo? Nel frattempo più di qualcuno ha continuato a pubblicizzare i propri corsi di formazione affermandone l’indispensabilità per l’assunzione degli incarichi di amministratore condominiale. Se si tratta di pubblicità ingannevole ce lo dirà l’Antitrust che è stata sollecitata in più occasioni sul’argomento.
Certo è che travisare la realtà promuovendo il proprio corso di formazione come necessario in quanto richiesto dalla legge, quando ciò, ad oggi, non può essere detto ancora da nessuno, se non è un messaggio ingannevole nel senso tecnico giuridico del termine è sicuramente un atteggiamento furbesco e dannoso per i consumatori. Forse che questo qualcuno sia già a conoscenza del contenuto del decreto ministeriale tanto da ritenersi incluso nel novero dei formatori?
Proprio da questo interrogativo ne un altro sorge che, poi, è anche e soprattutto un invito rivolto al Ministro di Giustizia. Che cosa diranno le nuove regole sulla formazione degli amministratori condominiali? Nell’emanazione di questo decreto si terranno in considerazione gli interessi dei formatori (come spesso si fa in Italia) a discapito dell’utenza di quel servizio ed anche di quella finale (leggasi i condomini) oppure “si vorranno fare le cose per bene” promuovendo un sistema in grado di garantire realmente la qualità della formazione a tutto vantaggio del libero mercato e quindi dell’utenza?
Domande che rivolgiamo al Ministro Orlando nella speranza che l’azione del suo dicastero sia rivolta a questi fini e che non indulga avvantaggiando la corporazione di chi vuol formare esclusivamente per rimpinguare il proprio portafoglio.
Alessandro Gallucci, legale consulente Aduc
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