Pagine

giovedì 10 settembre 2015

Amministratori condominiali. Storia di un indirizzo che non c’è più: a chi comunicare l’inizio dei corsi di formazione?

Firenze, 10 Settembre 2015. Quello che racconterò qui di seguito è un fatto realmente accaduto e documentalmente dimostrabile. Nessuna invenzione. Tutto, dalla prima all'ultima parola, è successo e ve n'è prova.
Questa storia è l'ennesima rappresentazione icastica dell'approssimazione istituzionale e dello stato di precarietà nel quale s'è costretti a lavorare quando si ha a che fare con la pubblica amministrazione. Me lo aveva segnalato un collega un paio di giorni fa; pensavo (come si dice in questi casi) ad un ad un problema sui server ministeriali o ad una manutenzione del sito ed invece le cose non stavano così. Dopo tutto questo tempo, mi ci sono imbattuto.
Corsi di formazione iniziale e periodica per amministratori condominiali. L'art. 5, quarto comma, d.m. n. 140 del 2014 recita:
L'inizio di ciascun corso, le modalità di svolgimento, i nominativi dei formatori e dei responsabili scientifici sono comunicati al Ministero della giustizia non oltre la data di inizio del corso, tramite posta certificata, all'indirizzo di posta elettronica che verrà tempestivamente indicato sul sito del Ministero della giustizia.
In data 14 ottobre 2014, sul sito del ministero della Giustizia appare l'avviso che l'indirizzo di posta elettronica a cui comunicare quanto previsto dall'art. 5 comma 4 è: ufficio3.dgcivile.dag@giustiziacert.it. Avviso tutt'ora presente. Cliccare per credere: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_16_1.wp?previsiousPage=mg_14_7&contentId=NEW1069334
Questa la fredda cronaca riguardante l'adempimento imposto da una norma.
Arriviamo ai fatti che dimostrano il pressapochismo ed il menefreghismo istituzionale rispetto ai diritti dell'utenza.
Un ente di formazione mi chiede di certificare un corso di formazione in partenza a breve. Verifichiamo i curriculum dei formatori, le date di inizio, le modalità di svolgimento del corso, ecc. ecc.; in pratica tutto quanto ciò che è dal decreto ministeriale. Eseguiti questi adempimenti – di chiaro stampo inutil-burocratico (ma come dicevano gli antichi, dura lex sed lex) – predispongono l'e-mail e la invio dal mio indirizzo di posta elettronica certificata a quello indicato sul sito del ministero.
È qui che accade l'imprevisto; il sistema di attestazione di accettazione e consegna della comunicazione elettronica certificata non va in porto. Motivo? Nell'avviso di mancata consegna si legge che l'indirizzo ufficio3.dgcivile.dag@giustiziacert.it non esiste. Non esiste? Si, proprio così. Un po' come quando si invia una raccomandata e questa viene riconsegnata per inesistenza dell'indirizzo. Se è il destinatario ad avercelo comunicato ci si sente presi in giro. Allora non mi perdo d'animo e chiamo il Ministero. Dopo il classico scaricabarile con formula di rito "chiami quest'altro numero …" ripetuto per quattro o cinque volte, finalmente e casualmente incappo nella telefonata giusta. La dipendente ministeriale mi dice che a causa della riorganizzazione interna del dicastero questo indirizzo non esiste più e mi suggerisce di inviare il tutto ad un altro indirizzo (quello del protocollo generale); così ho fatto spiegando nella mia comunicazione quanto accaduto.
Da qui una serie di domande che mi sono posto.
Possibile che al Ministero nessuno si sia impicciato di rendere pubblico un fatto che, evidentemente, ha rilevanza pubblica e impatto diretto verso l'utenza?
Possibile che al Ministero nessuno abbia ancora preso in considerazione di modificare la pagina web dove è presente un indirizzo non più esistente?
E chi deve comunicare l'inizio di un corso, operazione che solitamente si esegue a ridosso della prima lezione (e che per legge non può avvenire più tardi), che cosa deve fare? Attaccarsi al telefono e sperare nel dipendente ministeriale di buona volontà che dia l'informazione, tra l'altro verbale e quindi "ufficiosa"?
Le domande hanno una risposta così ovvia che è inutile sprecare caratteri per esprimerla. Solo una considerazione a margine. Questa breve storia fotografa, come altre, che in questo paese l'abitudine istituzionale ed istituzionalizzata è quella di trattare il cittadino/utente come un suddito, impedendogli di esercitare correttamente e serenamente molte delle sue attività. Chi prima dovrebbe sapere, finisce ad essere l'ultimo a conoscere perché chi rapidamente dovrebbe comunicare non ha la cultura di considerarsi servitore, ma si ritiene sovrano intoccabile perché di fatto resta sovente impunito.
Ad una domanda, invece, è necessario che qualcuno dal ministero si prenda la briga di rispondere: per quanto tempo ancora dovrà campeggiare sul sito internet istituzionale un'informazione scorretta e fuorviante?

Alessandro Gallucci, legale Aduc
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori

Nessun commento:

Posta un commento