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lunedì 5 gennaio 2015

Decreto Mille-proroghe 2015: ANIEF chiede inserimento nelle graduatorie di tutti i docenti abilitati



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Anche con TFA, PAS, SFP, Diploma magistrale, all'Estero, nonché precari AFAM con 360 giorni. Richiesta l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato. Non si deve sempre ricorrere in tribunale per ottenere giustizia. La sentenza della CGUE è un monito: è arrivato il momento che il legislatore rispetti la Costituzione, garantisca la parità di trattamento tra cittadini nell'accesso al pubblico impiego, osservi i principi di ragionevolezza, buon andamento e merito, rispetti la normativa comunitaria. Prorogato il congelamento e il rinnovo CNPI.

 

Paradosso tutto italiano: a Verona non si trovano insegnanti di scuola materna per l'immissione in ruolo ma abbiamo più di 30.000 docenti abilitati con il diploma magistrale prima del 2001 o ancora con i corsi a numero chiuso di Scienze della Formazione primaria che non possono essere assunti. In Italia, con la recente legge di stabilità il Governo impone agli Atenei di assumere ricercatori precari per il 50% dei posti disponibili per incarichi superiori ma continua a mortificare chi sacrifica studi, lavoro e famiglia per la crescita del Paese. Quasi 25.000 cervelli bruciati sull'altare della scienza. E che dire degli oltre 1.000 precari che da anni prestano servizio nel settore AFAM e devono rivolgersi ai tribunali del lavoro per ottenere la conversione dei contratti?

 

Per queste ragioni, Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir, lancia un appello ai parlamentari perché modifichino il decreto legge n. 192 del 31 dicembre 2014 (mille-proroghe 2014), e si rispetti così la Costituzione e il diritto comunitario nonché la professione di migliaia di italiani che ancora credono nell'alto valore dell'educazione, dell'insegnamento e della ricerca.

 

Infine, si segnala tra i provvedimenti la proroga dell'adozione di atti ministeriali senza il parere del CNPI che sarà rinnovato entro il 30 settembre 2015.

 

Bozze degli emendamenti suggeriti da ANIEF

 

  1. FASCIA AGGIUNTIVA GAE

All'articolo 6, aggiungere il seguente comma:

"Nella fascia aggiuntiva prevista dall'articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2014 di conversione del decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011, sono inseriti i docenti in possesso di abilitazione, conseguita, anche, presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, nonché le Facoltà di Scienze della Formazione primaria negli anni accademici 2012-2015. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2015 è disposto tale inserimento prima del piano di immissioni in ruolo previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, nonché l'inserimento con riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari abilitanti attivati ai sensi della normativa citata."

 

Motivazione:

La norma, considerata la natura permanente della fascia aggiuntiva delle graduatoria ad esaurimento intende prorogare i termini di inserimento nella stessa alla luce delle abilitazioni conseguite dai candidati negli anni successivi al 2011 su corsi riconosciuti o autorizzati dallo Stato, evitando un nuovo contenzioso presso la Corte di giustizia europea e i tribunale del lavoro. Si rileva, infatti, che in diverse province l'amministrazione è costretta a ricorrere a personale non abilitato per il conferimento degli incarichi, mentre sono stati attivati diversi corsi abilitanti a numero programmato.

 

2. RECLUTAMENTO RICERCATORI  A TEMPO INDETERMINATO

 

All'articolo 6, aggiungere il seguente comma:

 "In deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre 2015 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con  pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto.

 

Motivazione:

In considerazione del blocco dei concorsi e dell'avvio stentato della riforma da un quinquennio, visto anche il carico didattico riservato nei corsi di laurea ai ricercatori, si ritiene necessario dotare le università delle risorse umane necessarie per lo svolgimento delle loro attività. L'emendamento intende recepire nel settore dell'istruzione, dell'università e della ricerca quanto previsto dalla comunità europea nell'attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, come previsto dall'articolo 1, comma 1 della legge 167/2009 e per sopperire alla gestione della fase transitoria che ha visto annullati i concorsi per i ricercatori universitari previsti dalla normativa previgente. Si intende consentire alle Università la chiamata diretta anche per quel personale precario equiparabile, di fatto, ai ricercatori a tempo determinato secondo i criteri presenti nella Carta Europea dei ricercatori. I Titoli sono stati individuati nel rispetto della Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la carta europea dei Ricercatori e un Codice di condotta per l'assunzione dei Ricercatori, nella necessità di valorizzare il numero dei ricercatori precari in Italia che hanno superato la fase iniziale di carriera, possono vantare anni di esperienza nel campo della ricerca (equivalente a tempo pieno) a decorrere dal momento in cui hanno ottenuto il diploma che da accesso diretto agli studi di dottorato, nel paese in cui hanno ottenuto la laurea/il diploma, o sono già titolari di un diploma di dottorato, indipendentemente dal tempo impiegato per ottenerlo. Si offre così una risposta ai più di 24.000 giovani ricercatori, in genere trentenni e quarantenni motivati, meritevoli che hanno dimostrato ripetutamente di saper conseguire risultati nella ricerca e nella didattica, che producono cultura e conoscenza ad uso della collettività. Si individua uno stretto legame tra la ricerca e la docenza, e, quindi tra i titoli di accesso, oggetto di bandi pubblici e valutazioni comparative periodiche già effettuate con successo, il dottorato di ricerca, l'assegno di ricerca e il contratto d'insegnamento, tutti elementi utili per individuare la qualità della prestazione professionale e la nuova figura del docente/ricercatore, che si affiancano all'insieme delle esperienze maturate, alla creatività e al grado di indipendenza raggiunto nella ricerca svolta, come si evince dal curriculum e dalle pubblicazioni. La norma permette evidenti risparmi di finanza pubblica rispetto al reclutamento per qualifiche superiori autorizzato dalla legge 190/2014.

 

  1. INSERIMENTO PRECARI IN GAE AFAM

All'articolo 6, comma 3, lettera b), aggiungere il seguente periodo:

"Ha diritto a inserirsi in una fascia aggiuntiva alle suddette graduatorie, il personale docente inserito nelle graduatorie d'istituto che ha maturato a decorrere dall'anno accademico 2004/2005, servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato, per almeno 360 giorni, nelle Accademie statali, nei Conservatori di musica, e negli Istituti musicali pareggiati, secondo modalità fissate dal decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla conversione del presente decreto-legge, ed in ottemperanza delle procedure valutative adottate con Decreto Ministeriale del 16 giugno 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2005 n. 51."

 

Relazione tecnica

Considerato che sia le graduatorie di cui al decreto direttoriale del 16 ottobre 2001, sia quelle di cui al decreto ministeriale del 16 giugno 2005 per i docenti con 360 giorni di servizio a tempo determinato dal 1994-1995, nonché quelle trasformate ad esaurimento dalla legge 128/2013 non hanno soddisfatto il fabbisogno di insegnamenti a cui si è ricorso attraverso la stipula di contratti da graduatorie d'istituto, la norma intende introdurre una fascia aggiuntiva alle suddette graduatorie aggiuntive previste dal legislatore nel 2004 e rinnovate nel 2013, ai docenti che hanno maturato gli stessi requisiti, dal 2004-2005 senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

 

L'articolo 6 del decreto legge n. 192 del 31 dicembre 2014

                               Art. 6

 

             Proroga di termini in materia di istruzione

 

  1. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge 24 giugno  2014,  n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) al comma 1, le parole: "30 marzo 2015" sono  sostituite  dalle seguenti: "31 dicembre 2015"; PROROGA ADOZIONE SENZA CNPI

    b) al comma 2, le parole:  "31  dicembre  2014"  sono  sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2015". PROROGA ELEZIONI CNPI

  2. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n. 114, le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite  dalle  parole:  "31 ottobre 2015". ASSOCIATI CHIAMATE

  3. Al decreto-legge 12 settembre  2013,  n.  104,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 3, comma 1,  dopo  le  parole:  "2013-2014"  sono inserite le seguenti: "e nell'anno accademico 2014-2015"; BORSE STUDIO FORMAZ. ARTIST.

    b) all'articolo 19, comma 1, dopo  le  parole:  "2013-2014"  sono inserite  le  seguenti:  "e  per  gli  anni  accademici  2014-2015  e 2015-2016". GRAD. ESAURIM. AFAM ANCHE PER ANNI SUCCESSIVI

  4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21  giugno 2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: PROROGA CANTIERI EDIFICI SCOLASTICI

    a) le parole: "30 aprile 2014" ovunque ricorrano sono  sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

    b) le parole: "30 giugno 2014" sono  sostituite  dalle  seguenti: "28 febbraio 2015";

    c) le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle  seguenti: "31 dicembre 2015".

  5. Per gli interventi di edilizia scolastica  di  cui  all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89,  il  termine  per l'affidamento dei lavori e' prorogato al 28 febbraio 2015.

  6. All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n.  87, le  parole:  "Entro  il  31  dicembre  2014"  sono  sostituite  dalle seguenti: "Entro il 31 marzo 2015".

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