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domenica 9 dicembre 2012

FORMAZIONE OBBLIGATORIA LAVORATORI



Soluzioni per l'impresa
Solving  | Formazione  | DVR | Servizi

FORMAZIONE OBBLIGATORIA LAVORATORI
Il Consorzio Solving, specializzato nei servizi alle imprese, tramite la sua consorziata Media Ambiente - Centro di Formazione AiFOS organizza e promuove corsi di formazione.

In questa occasione vengono presentati i corsi per i lavoratori che come indica l 'Art. 2 comma a) del D.Lgs. 81/08 per "lavoratore" si intende qualsiasi persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso.

I corsi in programmazione sono relativi alla formazione di base e alla formazione specifica per aziende a rischio basso, ma è possibile creare delle aule ad hoc su richiesta del cliente.

Sul sito www.consorziosolving.com potrete trovare la programmazione di tutti i corsi.

 
Si prevede una scala di sconti in base al numero dei lavoratori iscritti.


 

L'obbligo della formazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro è contenuto nel comma 1 dell'art. 37 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo il quale:

FORMAZIONE GENERALE
"1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda"
.

 
L'obbligo della formazione del lavoratore rimane sempre a carico di ogni singolo datore di lavoro per il quale lo stesso presta la sua attività lavorativa e che questi, assumendo quindi una posizione di garanzia nei suoi confronti, risponde nel caso di un infortunio legato ad una mancata o inadeguata formazione.
 

"3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Fermo restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2"

In ogni caso il percorso formativo dovrà iniziare prima cha il lavoratore sia adibito alla mansione e, qualora non fosse possibile concludere la formazione prima che questi inizi a lavorare, essa dovrà comunque concludersi entro 60 gg.

 

SUGGERIMENTI OPERATIVI PER IL DATORE DI LAVORO

La FORMAZIONE GENERALE ha un valore permanente quindi costituisce un credito formativo per qualsiasi settore nel quale il lavoratore va ad operare e pertanto non va ripetuta.
In tal caso un datore di lavoro può usufruire della formazione impartita al lavoratore da un altro datore di lavoro.
Per quanto riguarda la FORMAZIONE SPECIFICA bisogna invece valutare se quella che il lavoratore ha già ricevuto sia idonea e sufficiente in riferimento ai rischi valutati nel proprio DVR.

Nel caso in cui un lavoratore sia occupato contemporaneamente presso più datori di lavoro, è possibile orientarsi  come di seguito indicato.
Se le aziende presso le quali il lavoratore presta contemporaneamente la propria attività appartengono allo stesso settore possono essere ritenute  valide sia la FORMAZIONE GENERALE che quella SPECIFICA. Sarà necessario acquisire dal lavoratore l'attestazione della formazione ricevuta e verificare che la stessa sia stata effettuata secondo i criteri e le modalità indicati nell'Accordo del 21/12/2011.

Nel caso invece che le aziende appartengano a settori diversi è necessario  ripetere la FORMAZIONE SPECIFICA sulla base dei rischi e secondo le esigenze del nuovo settore di attività tenendo sempre presente che la formazione specifica deve trattare i rischi  individuati ai sensi dell' art 28 del  Dlgs 81/08 e riportati nel punto 4 dell'Accordo medesimo.
Si ricorda inoltre che il datore di lavoro deve  provvedere a formare il lavoratore neoassunto anteriormente o contestualmente all'assunzione ed in caso di inadempimento lo stesso può essere sottoposto a sanzione in occasione di una visita ispettiva da parte dell'organo di vigilanza, avendo violato l' art. 37, comma 1.
 
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Redazione del CorrieredelWeb.it


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