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domenica 14 febbraio 2016

SCUOLA – Studente morto a Roccaraso, serve cautela: l’avviso di garanzia a docenti e dirigente è solo un atto dovuto


Sino a prova contraria, tutti e tre gli individuati, nulla potevano contro la volontarietà del gesto dello studente, svolto deliberatamente e senza costrizione. Inoltre, esaminando la normativa sulla sicurezza, si evince che vi sono responsabilità che non si soffermano sul singolo istituto. Lo stesso coordinamento tra più enti coinvolti, rende difficile interventi rapidi e snelli di adeguamento. Che non sempre vengono ottemperati nei tempi utili.

Marcello Pacifico (presidente Anief): si tratta di circostanze che è legittimo verificare, perché c’è da capire se il terribile incidente accaduto al ragazzo abruzzese poteva essere evitato. Vanno escluse situazioni di ‘culpa in vigilando’, di mancata ottemperanza della normativa sulla prevenzione. Detto questo, tuttavia, riteniamo che la strada è lunga prima di associare l’evento di Roccaraso ad una responsabilità diretta di un dipendente. Non dimentichiamo che, raramente, nella fornitura di attrezzi e arredi è presente anche un piano di manutenzione, ammortamento e rinnovo degli stessi e le sostituzioni vengono fatte ‘a rottura’.

Stanno facendo discutere le indagini sulla morte dello studente di 17 anni dell'Istituto alberghiero 'De Panfilis' di Roccaraso, morto venerdì dopo la caduta da una sedia durante le ore di lezione: in giornata, un avviso di garanzia è stato notificato alla dirigente scolastica, all''insegnante di biologia presente in aula al momento dell'incidente e al responsabile della società di consulenza che si occupa della sicurezza dell'istituto scolastico. I tre dipendenti sarebbero indagati per concorso in omicidio colposo.

Senza entrare nei dettagli del dramma, in tanti sono rimasti stupiti non tanto della morte del giovane, quanto della gravità dell’accusa a carico delle figure scolastiche preposte alla sicurezza: nell’ordine, il capo d’istituto, l’addetto Rspp e il docente in servizio al momento dell’accaduto. Anief ricorda che occorre adottare molta cautela, perché si tratta solo di un atto dovuto per legge. E sino a prova contraria, tutti e tre gli individuati, nulla potevano contro la volontarietà del gesto dello studente, svolto deliberatamente e senza costrizione.

Esaminando la normativa in materia, in linea generale ed in attesa degli esiti delle indagini in corso, il magistrato che indaga sul caso si base su tre eventualità: che il dirigente scolastico non poteva non sapere della presenza di arredi non conformi secondo quanto previsto dalla normativa in materia; che il responsabile della sicurezza non poteva non conoscere il rischio legato a quella presenza, avendo ricevuto delega alla compilazione del DVR; che il docente, preposto, non poteva non sapere che quella sedia nella sua aula non era conforme e che la sola presenza, a prescindere dal suo utilizzo, sarebbe stata di per sé fonte di pericolo per i presenti e lo stesso.

Si tratta di circostanze – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – che è legittimo verificare, perché c’è da capire se il terribile incidente accaduto al ragazzo abruzzese poteva essere evitato. Vanno escluse situazioni di ‘culpa in vigilando’, di mancata ottemperanza della normativa sulla prevenzione. Detto questo, tuttavia, riteniamo che la strada è lunga prima di associare l’evento di Roccaraso ad una responsabilità diretta delle figure professionali scolastiche coinvolte: essere iscritti nel registro degli indagati, poiché questa è la prassi, non significa avere commesso un reato. Non confondiamo un atto dovuto con un rinvio a giudizio, che al momento non è ipotizzabile”.

Il sindacato, attraverso il proprio servizio studi, ha verificato che dalla normativa vigente in tema di sicurezza, vi sono diversi elementi, legati a normativa successiva alle integrazioni del Testo Unico in materia, che rendono il quadro più complesso di quanto si possa probabilmente pensare in prima battuta. Con responsabilità che non si soffermano sul singolo istituto. Innanzitutto, gli studenti delle secondarie pur essendo considerati lavoratori per 200-400 ore di alternanza scuola-lavoro, non hanno un loro RLS; la scuola, pur essendo un luogo ad altissima frequentazione umana, con rilevanti interconnessioni microbiologiche tra le persone, non è ancora obbligatoriamente soggetta a sorveglianza sanitaria, quindi il medico competente può non essere nominato.

Un’istituzione scolastica, inoltre, è sì un ente ministeriale, ma l’organizzazione del servizio è regionale e più spesso provinciale, anche se il terreno su cui sono edificati i locali appartengono ai comuni; va da sé che scuole con più plessi devono vedere coinvolti comuni e spesso provincie differenti anche in materia di interventi per la sicurezza. È chiaro che il coordinamento tra più enti ed esigenze diverse rende difficile interventi rapidi e snelli di adeguamento: interventi che, tuttavia, non sono sempre adeguati.

L’ufficio studi Anief, infine, ha rilevato che dal febbraio 2015 la Corte di Cassazione ha definitivamente sancito la parità in materia di sicurezza sul lavoro tra il comparto privato e il comparto pubblico: d’altronde già pronunciamenti di questo tipo si erano avuti recentemente. In effetti, il DL 81 del 2008 e le s.m.i. non pongono questioni di principio su eventuali differenze o affinità tra i due comparti: semplicemente nel comparto pubblico, le morti per cause legate al lavoro sono statisticamente minori rispetto a quelle del lavoro privato in cui agricoltura ed edilizia la fanno da padrone. Il timore è che il sentire comune sulla sicurezza a scuola sia quello del “si può fare dopo”.

Va quindi sottolineato, a sostegno dell’esigenza di mantenere estrema cautela nel non giungere a facili conclusioni, che in Italia la scolarizzazione di massa è avvenuta tra la metà degli anni Sessanta e la metà degli anni Settanta: pertanto, gli edifici scolastici moderni hanno già una età compresa tra i 40 e i 50 anni. E sono davvero troppi per adeguarli alle esigenze in continua mutazione della scuola: i recenti casi di crollo di controsoffittature sono legati alla vetustà degli edifici. E non dimentichiamo che, raramente, nella fornitura di attrezzi e arredi è presente anche un piano di manutenzione, ammortamento e rinnovo degli stessi e le sostituzioni vengono fatte ‘a rottura’. Come – conclude Pacifico - in questo ultimo tragico caso di Roccaraso”.


Per approfondimenti:
Anief ha riassunto qui di seguito cosa prevede il TU sulla sicurezza:
A carico del DS (che ha funzioni di datore di lavoro);

Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 (si riferisce al documento di valutazione dei rischi, per la sola parte elaborativa può delegare le funzioni a persona avente i requisiti tecnici ma non la responsabilità ivi compresa la valutazione del rischio conseguente alla presenza e all’uso di attrezzature e arredi non conformi di cui ha sempre piena responsabilità così come da art 16 comma 3: La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Lobbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo… NDR);

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (anche in caso di delega per le funzioni ha sempre la culpa in eligendo e in vigilando NDR);
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo ( allo stato attuale la scuola non è soggetta a obbligo di sorveglianza sanitaria quindi solo poche virtuose scuole hanno nominato come membro del Servizio di Protezione e Prevenzione un MC, NDR).
……..
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione (quindi anche a seguito di variazioni dei corsi di studio NDR);
………
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente Decreto Legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente Decreto Legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
(gli art 3 e 3 bis sanciscono che se un intervento è a carico di un ente esterno: minsiteri, regione, enti locali etc, si ritiene assolto l’obbligo di intervento laddove se ne faccia richiesta all’ente incaricato e contemporaneamente ci si dotti di equivalenti misure di sicurezza, NDR)


A carico del RSPP

Risultano le medesime del dirigente per le deleghe ricevute ai sensi degli art 16 e 17, il suo profilo è definito all’art 32
Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e  protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato ……...

3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’Accordo di cui al comma 2.

(quindi chiunque svolgesse già al 2003 la funzione di RSPP può continuare nella sua opera purchè faccia appositi corsi NDR)

A carico del preposto

È preposto alla sicurezza chi è definito come da art 2 comma 1 punto e)
«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (il docente durante le ore di lezione copre questo ruolo NDR);

i suoi obblighi sono definiti all’art 19

Articolo 19 - Obblighi del preposto
1. …. i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori ………. in caso di persistenza della
inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico (nessuno studente è coinvolto nella riunione periodica per la sicurezza e nessuno studente ha un rappresentante dei lavoratori, NDR);
c)………. dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
……..
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
……..
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.



Per ulteriori approfondimenti:




14 febbraio 2016                                                                                                  


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