Al riguardo è bene ricordare che per quanto le norme non prevedano uno specifico sistema di controlli degli erogatori dei corsi, frequentarne uno – di formazione iniziale o di aggiornamento – che non risponda alle prescrizioni ministeriali vuol dire non essere nelle condizioni di poter assumere validamente incarichi di amministrazione condominiale.
Chi organizza corsi di formazione iniziale e di aggiornamento, quindi, è bene che comunichi a chi intende iscriversi:
a) nominativo del responsabile scientifico e dei formatori;
b) programma dettagliato del corso ivi compresa la durata (mimino 72 ore per i corsi di formazione iniziale e 15 ore per quelli di aggiornamento), modalità di svolgimento e sede dell'esame finale;
c) estremi della comunicazione di inizio del corso inviata al ministero della giustizia al più tardi nella data di inizio del medesimo o quanto meno attestazione di tale adempimento;
d) curriculum vitae, quanto meno del responsabile scientifico.
Sebbene non esistano obblighi in tal senso – l'organizzatore, infatti, può dirsi in regola con gli adempimenti previsti dalla legge semplicemente con la dichiarazione di conformità del corso al d.m. n. 140/14 – evidenti ragioni di trasparenza nell'offerta di questo genere di servizio fanno concludere per l'opportunità della comunicazione di queste informazioni; comunicazione che, a nostro avviso, dev'essere già presente nelle pubblicità degli stessi corsi o sui siti degli organizzatori e non esibita su richiesta individuale.
Invitiamo a diffidare dalle offerte poco chiare e soprattutto da quelle organizzazioni che promettono maggiori dettagli solamente ad iscrizione avvenuta. Al termine del corso, se superato con profitto, dev'essere rilasciata attestazione dall'ente erogatore dei corsi. Ricordiamo che – eccezion fatta per i corsi erogati da associazioni in favore dei propri associati – per ogni altro corso – ivi compreso il corso erogato da un'associazione a favore di terzi – è necessario il rilascio di fattura; ricordiamo che per i professionisti queste spese sono deducibili nella misura del 50%.
Alessandro Gallucci, legale, consulente Aduc
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