Sino a prova contraria, tutti e tre gli
individuati, nulla potevano contro la volontarietà del gesto dello studente,
svolto deliberatamente e senza costrizione. Inoltre, esaminando la normativa
sulla sicurezza, si evince che vi sono responsabilità che non si soffermano sul
singolo istituto. Lo stesso coordinamento tra più enti coinvolti, rende
difficile interventi rapidi e snelli di adeguamento. Che non sempre vengono
ottemperati nei tempi utili.
Marcello Pacifico (presidente Anief):
si tratta di circostanze che è legittimo verificare, perché c’è da capire se il
terribile incidente accaduto al ragazzo abruzzese poteva essere evitato. Vanno
escluse situazioni di ‘culpa in vigilando’, di mancata ottemperanza
della normativa sulla prevenzione. Detto questo, tuttavia, riteniamo che la
strada è lunga prima di associare l’evento di Roccaraso ad una responsabilità
diretta di un dipendente. Non dimentichiamo che, raramente, nella fornitura di
attrezzi e arredi è presente anche un piano di manutenzione, ammortamento e
rinnovo degli stessi e le sostituzioni vengono fatte ‘a rottura’.
Stanno
facendo discutere le indagini sulla morte dello studente di 17 anni
dell'Istituto alberghiero 'De Panfilis' di Roccaraso, morto venerdì dopo la
caduta da una sedia durante le ore di lezione: in giornata, un avviso di garanzia è stato
notificato alla
dirigente scolastica, all''insegnante di biologia presente in aula al momento
dell'incidente e al responsabile della società di consulenza che si occupa
della sicurezza dell'istituto scolastico. I tre dipendenti sarebbero indagati
per concorso in omicidio colposo.
Senza
entrare nei dettagli del dramma, in tanti sono rimasti stupiti non tanto della
morte del giovane, quanto della gravità dell’accusa a carico delle figure
scolastiche preposte alla sicurezza: nell’ordine, il capo d’istituto, l’addetto
Rspp e il docente in servizio al momento dell’accaduto. Anief ricorda che
occorre adottare molta cautela, perché si tratta solo di un atto dovuto per
legge. E sino a prova contraria, tutti e tre gli individuati, nulla potevano
contro la volontarietà del gesto dello studente, svolto deliberatamente e senza
costrizione.
Esaminando
la normativa in materia, in linea generale ed in attesa degli esiti delle
indagini in corso, il magistrato che indaga sul caso si base su tre
eventualità: che il dirigente scolastico non poteva non sapere della presenza
di arredi non conformi secondo quanto previsto dalla normativa in materia; che
il responsabile della sicurezza non poteva non conoscere il rischio legato a
quella presenza, avendo ricevuto delega alla compilazione del DVR; che il
docente, preposto, non poteva non sapere che quella sedia nella sua aula non
era conforme e che la sola presenza, a prescindere dal suo utilizzo, sarebbe
stata di per sé fonte di pericolo per i presenti e lo stesso.
“Si tratta di circostanze – spiega
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – che è legittimo verificare,
perché c’è da capire se il terribile incidente accaduto al ragazzo abruzzese
poteva essere evitato. Vanno escluse situazioni di ‘culpa in vigilando’,
di mancata ottemperanza della normativa sulla prevenzione. Detto questo,
tuttavia, riteniamo che la strada è lunga prima di associare l’evento di
Roccaraso ad una responsabilità diretta delle figure professionali scolastiche
coinvolte: essere iscritti nel registro degli indagati, poiché questa è la
prassi, non significa avere commesso un reato. Non confondiamo un atto dovuto
con un rinvio a giudizio, che al momento non è ipotizzabile”.
Il
sindacato, attraverso il proprio servizio studi, ha verificato che dalla
normativa vigente in tema di sicurezza, vi sono diversi elementi, legati a
normativa successiva alle integrazioni del Testo Unico in materia, che rendono
il quadro più complesso di quanto si possa probabilmente pensare in prima
battuta. Con responsabilità che non si soffermano sul singolo istituto.
Innanzitutto, gli studenti delle secondarie pur essendo considerati lavoratori
per 200-400 ore di alternanza scuola-lavoro, non hanno un loro RLS; la scuola,
pur essendo un luogo ad altissima frequentazione umana, con rilevanti
interconnessioni microbiologiche tra le persone, non è ancora obbligatoriamente
soggetta a sorveglianza sanitaria, quindi il medico competente può non essere
nominato.
Un’istituzione
scolastica, inoltre, è sì un ente ministeriale, ma l’organizzazione del
servizio è regionale e più spesso provinciale, anche se il terreno su cui sono
edificati i locali appartengono ai comuni; va da sé che scuole con più plessi
devono vedere coinvolti comuni e spesso provincie differenti anche in materia
di interventi per la sicurezza. È chiaro che il coordinamento tra più enti ed
esigenze diverse rende difficile interventi rapidi e snelli di adeguamento:
interventi che, tuttavia, non sono sempre adeguati.
L’ufficio
studi Anief, infine, ha rilevato che dal febbraio 2015 la Corte di Cassazione
ha definitivamente sancito la parità in materia di sicurezza sul
lavoro tra il comparto privato e il comparto pubblico: d’altronde già pronunciamenti di
questo tipo si erano avuti recentemente. In effetti, il DL 81 del 2008 e le
s.m.i. non pongono questioni di principio su eventuali differenze o affinità
tra i due comparti: semplicemente nel comparto pubblico, le morti per cause
legate al lavoro sono statisticamente minori rispetto a quelle del lavoro
privato in cui agricoltura ed edilizia la fanno da padrone. Il timore è che il
sentire comune sulla sicurezza a scuola sia quello del “si può fare dopo”.
“Va quindi sottolineato, a sostegno
dell’esigenza di mantenere estrema cautela nel non giungere a facili
conclusioni, che in Italia la scolarizzazione di massa è avvenuta tra la metà
degli anni Sessanta e la metà degli anni Settanta: pertanto, gli edifici
scolastici moderni hanno già una età compresa tra i 40 e i 50 anni. E sono
davvero troppi per adeguarli alle esigenze in continua mutazione della scuola:
i recenti casi di crollo di controsoffittature sono legati alla vetustà degli
edifici. E non dimentichiamo che, raramente, nella fornitura di attrezzi e
arredi è presente anche un piano di manutenzione, ammortamento e rinnovo degli
stessi e le sostituzioni vengono fatte ‘a rottura’. Come – conclude Pacifico -
in questo ultimo tragico caso di Roccaraso”.
Per approfondimenti:
Anief ha riassunto qui di seguito cosa prevede il TU sulla sicurezza:
A carico del DS (che
ha funzioni di datore di lavoro);
Articolo 17 - Obblighi del datore di
lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può
delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 (si riferisce al documento di valutazione dei
rischi, per la sola parte elaborativa può delegare le funzioni a persona avente
i requisiti tecnici ma non la responsabilità ivi compresa la valutazione del
rischio conseguente alla presenza e all’uso di attrezzature e arredi non
conformi di cui ha sempre piena responsabilità così come da art 16 comma 3: La
delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di
lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni
trasferite. L’obbligo di cui al primo
periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del
modello di verifica e controllo… NDR);
b) la
designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi (anche in caso di delega per le funzioni ha sempre la culpa in eligendo
e in vigilando NDR);
Articolo 18 - Obblighi del datore di
lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita
le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e
dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi
conferite, devono:
a) nominare il medico competente per
l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente
Decreto Legislativo ( allo stato attuale la scuola non è soggetta a obbligo di
sorveglianza sanitaria quindi solo poche virtuose scuole hanno nominato come
membro del Servizio di Protezione e Prevenzione un MC, NDR).
……..
z) aggiornare le misure di prevenzione in
relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini
della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione
della tecnica della prevenzione e della protezione (quindi anche a seguito di
variazioni dei corsi di studio NDR);
………
3. Gli obblighi relativi agli
interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente Decreto Legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati
in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni
scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per
effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale
caso gli obblighi previsti dal presente Decreto Legislativo, relativamente ai
predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento
all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro e i
dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva
responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata
attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non
sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
(gli art 3
e 3 bis sanciscono che se un intervento è a carico di un ente esterno:
minsiteri, regione, enti locali etc, si ritiene assolto l’obbligo di intervento
laddove se ne faccia richiesta all’ente incaricato e contemporaneamente ci si
dotti di equivalenti misure di sicurezza, NDR)
A carico
del RSPP
Risultano
le medesime del dirigente per le deleghe ricevute ai sensi degli art 16 e 17,
il suo profilo è definito all’art 32
Articolo 32 - Capacità e requisiti
professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e
protezione interni ed esterni
1. Le capacità ed i requisiti
professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni
da parte dei soggetti di cui al comma 1, è
necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma
di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con
verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio
prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato
di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione
in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e
da stress lavoro-correlato ……...
3. Possono altresì svolgere le
funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del
titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino
di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle
dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto
2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’Accordo di cui
al comma 2.
(quindi chiunque svolgesse già al
2003 la funzione di RSPP può continuare nella sua opera purchè faccia appositi
corsi NDR)
A carico
del preposto
È preposto alla sicurezza chi è definito come da
art 2 comma 1 punto e)
«preposto»: persona che, in ragione delle
competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività
lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone
la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale
potere di iniziativa (il docente durante le ore di lezione copre questo ruolo
NDR);
i suoi obblighi sono definiti all’art 19
Articolo 19 - Obblighi del preposto
1. …. i preposti, secondo le loro
attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da
parte dei singoli lavoratori ………. in caso di persistenza della
inosservanza, informare i loro
superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che
hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e
specifico (nessuno studente è coinvolto nella riunione periodica per la
sicurezza e nessuno studente ha un rappresentante dei lavoratori, NDR);
c)………. dare istruzioni affinché i lavoratori,
in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
……..
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente
motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
……..
g) frequentare appositi corsi di formazione
secondo quanto previsto dall’articolo 37.
Per ulteriori approfondimenti:
14 febbraio 2016
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